Art. 1.
(Finalità dell'intervento pubblico).

      1. Finalità dell'intervento pubblico nelle politiche abitative è garantire il diritto a un alloggio adeguato ai nuclei familiari e ai soggetti che, a causa di condizioni economiche precarie, di situazioni di disagio o di altri impedimenti non hanno la possibilità di accesso al libero mercato degli immobili ad uso abitativo.
      2. Finalità primaria dell'intervento pubblico nelle politiche abitative è garantire ai soggetti che, sulla base dei requisiti posseduti, rientrano tra i beneficiari dell'accesso all'edilizia residenziale pubblica, il diritto ad accedere ad un alloggio adeguato alle loro esigenze previo pagamento di un canone sociale determinato dalle leggi regionali.
      3. È altresì finalità dell'intervento pubblico nelle politiche abitative promuovere politiche di offerta di alloggi a canoni rapportati alle condizioni economiche dei soggetti che possiedono un reddito non superiore a quello previsto dalle leggi regionali per la permanenza in un alloggio di edilizia residenziale pubblica.
      4. L'attuazione delle finalità di cui ai commi 1, 2 e 3 costituisce il servizio minimo per quanto concerne l'intervento pubblico nelle politiche abitative da garantire sull'intero territorio nazionale.
      5. Ferma restando la competenza delle regioni in materia di definizione dei canoni, nell'edilizia residenziale pubblica è garantito il principio del canone rapportato al reddito dell'assegnatario e del canone sociale per i redditi più bassi.

 

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